Art. 11 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  le  strutture  e  gli  impianti,  gia'  operanti  sul
territorio   della   Regione,   in   cui   si   svolgono    attivita'
fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 8.