Art. 11 Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produttivi e per il risparmio idrico, nonche' per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia, emana entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneita', la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque. Tali regolamenti definiscono in particolare: a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica; b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del r.d. 1775/1933; c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'art. 12, nonche', per ogni categoria d'uso, casi e modalita' di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006; e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006; f) gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'autorita' concedente per il loro invio alle autorita' di bacino competenti; g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua; h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento: a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; b) all'entita' delle garanzie finanziarie da presentare; c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali; d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'art. 164, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza; e) alle modalita' organizzative del rilascio, in contestualita' alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). 3. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito: a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali; b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effettuato in conformita' ai criteri di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 ed in coerenza con gli indirizzi e priorita' stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'art. 121 del medesimo decreto; c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonche' dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivanti dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all'art. 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esistenti; e) dalle opere e dalle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico per i vari usi nonche' dalle previsioni di nuove localizzazioni contenute nei piani di ambito; f) dall'individuazione dei corpi idrici considerati strategici per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA. 4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiornamenti di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PTA. 5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorita' di cui al comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e' effettuato ed aggiornato in conformita' dei criteri di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e sulla base degli indirizzi e priorita' stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2013, n. 544 (decreto legislativo n. 152/2006 e legge regionale n. 91/1998. Indirizzi e priorita' per l'effettuazione, da parte delle Province, del censimento delle utilizzazioni idriche in atto).