Art. 11 
 
Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica  e  per  la
  disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo  per  la  tutela  e
  gestione delle risorse idriche 
 
  1. La Regione promuove iniziative  per  la  riduzione  dei  consumi
irrigui e produttivi e  per  il  risparmio  idrico,  nonche'  per  la
costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque  reflue  e
gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale, nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia,  emana  entro  centocinquanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'  regolamenti
finalizzati  a  garantire,  su  tutto  il  territorio  regionale  con
carattere di omogeneita', la  riduzione  dei  consumi  da  parte  dei
soggetti  che  utilizzano  acque.  Tali  regolamenti  definiscono  in
particolare: 
    a) le condizioni e criteri per  il  rilascio  di  concessioni  di
derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica; 
    b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua  sotterranea
finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi
di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del r.d. 1775/1933; 
    c) i parametri di riferimento e la formula  per  il  calcolo  dei
canoni secondo i criteri  di  cui  all'art.  12,  nonche',  per  ogni
categoria d'uso, casi e modalita' di determinazione delle riduzioni e
maggiorazioni da  applicare  ai  canoni  di  concessione  annualmente
dovuti, al fine di favorire il risparmio e  l'uso  sostenibile  della
risorsa idrica, nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.
119, comma 2, e  art.  154,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    d) la disciplina degli  usi  domestici  delle  acque  sotterranee
anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma  11,  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle  restituzioni
dell'acqua pubblica, attraverso l'installazione e la manutenzione  in
regolare  stato  di  funzionamento  di  idonei  dispositivi  per   la
misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati,  in
corrispondenza  dei  punti  di   prelievo   e,   ove   presente,   di
restituzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 3,
del decreto legislativo n. 152/2006; 
    f) gli obblighi e le  modalita'  di  trasmissione  dei  risultati
delle misurazioni dell'autorita' concedente per il  loro  invio  alle
autorita' di bacino competenti; 
    g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua; 
    h) le  misure  volte  a  favorire  il  riciclo  dell'acqua  e  il
riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99,  comma
2, del decreto legislativo n. 152/2006. 
  2. Nel rispetto delle direttive sulla gestione del  demanio  idrico
di cui all'art. 96, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, la
Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge, definisce con  regolamento  la  disciplina  dei
procedimenti per il rilascio dei titoli  concessori  e  autorizzatori
relativi  al  prelievo   di   acqua   pubblica,   ivi   comprese   le
autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento: 
    a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; 
    b) all'entita' delle garanzie finanziarie da presentare; 
    c) alle procedure semplificate, graduate in relazione  ai  volumi
di  prelievo,  per  il  rilascio   delle   concessioni   di   piccola
derivazione, anche preferenziali; 
    d) alle forme di coordinamento e di snellimento  procedurale  per
l'acquisizione dei pareri, nulla osta  e  atti  di  assenso  comunque
denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e  la  modifica  del
titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi  i  pareri  di  cui
all'art. 164, comma 2 del decreto legislativo  n.  152/2006,  nonche'
nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere  di  presa
ed  accessorie   assoggettati   alle   procedure   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza; 
    e) alle modalita' organizzative del rilascio,  in  contestualita'
alla concessione di  derivazione  di  cui  al  presente  capo,  della
autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili secondo quanto  previsto  dall'art.  14,  comma  3,
della legge regionale  24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni  in
materia di energia). 
  3.  Entro  centocinquanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   dalla
presente legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per
la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione
delle utilizzazioni delle acque, costituito: 
    a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile
dagli atti di pianificazione nazionali e regionali; 
    b) dal censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel  medesimo
corpo idrico, effettuato in conformita' ai criteri  di  cui  all'art.
95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 ed in  coerenza  con
gli indirizzi e priorita' stabiliti dal piano di tutela  delle  acque
(PTA) di cui all'art. 121 del medesimo decreto; 
    c) dall'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari
usi, nonche' dalle previsioni dei fabbisogni  futuri  come  derivanti
dagli atti di governo del territorio di comuni e province e dal piano
di ambito di cui all'art. 19 della legge regionale 28 dicembre  2011,
n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana  e  delle  autorita'
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani.  Modifiche
alle leggi regionali 25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,  91/1998,
35/2011 e 14/2007); 
    d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali,  naturali
ed artificiali esistenti; 
    e) dalle opere e dalle  infrastrutture  per  l'approvvigionamento
idrico  per  i  vari  usi   nonche'   dalle   previsioni   di   nuove
localizzazioni contenute nei piani di ambito; 
    f) dall'individuazione dei corpi  idrici  considerati  strategici
per l'estrazione di acqua potabile secondo quanto previsto dal PTA. 
  4. Il quadro  conoscitivo  di  cui  al  comma  3  ed  i  successivi
aggiornamenti di cui all'art. 16, comma 3, lettera a),  costituiscono
integrazione del quadro conoscitivo del PTA. 
  5. Fino alla definizione degli indirizzi  e  priorita'  di  cui  al
comma 3, lettera b), il censimento delle utilizzazioni  in  atto  nel
medesimo corpo idrico e' effettuato ed aggiornato in conformita'  dei
criteri di cui all'art. 95,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e sulla base degli indirizzi  e  priorita'  stabiliti  dalla
deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2013, n.  544  (decreto
legislativo n. 152/2006 e legge regionale  n.  91/1998.  Indirizzi  e
priorita'  per  l'effettuazione,  da  parte   delle   Province,   del
censimento delle utilizzazioni idriche in atto).