Art. 11 Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) 1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: «di terzo livello» sono soppresse. 2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: «del capo IV» sono soppresse. 3. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 e' inserito il seguente: «3.1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalita' per il rimborso al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, anche cessato dal servizio, di spese di cura, previste dal combinato disposto dell'art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, purche' non sostenute da enti assistenziali pubblici o privati.». 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.