Art. 11 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 1. All'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro)»; b) al comma 1 le parole: «l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «l'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro»; c) alla lettera h) del comma 3 le parole: «nella scuola media superiore e nell'universita'» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola media superiore, nell'universita' e nella formazione professionale»; d) dopo la lettera h) del comma 3 sono inserite le seguenti: «h-bis) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l'incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro; h-ter) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica; h-quater) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull'efficacia degli interventi messi in atto;».