Art. 11 
 
       Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 
 
  1. All'art. 18  della  legge  regionale  n.  30/2008  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Osservatorio  sulle
politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro)»; 
    b) al comma 1 le parole: «l'Osservatorio  regionale  sul  mercato
del lavoro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'Osservatorio  sulle
politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro»; 
    c) alla lettera h) del comma 3 le  parole:  «nella  scuola  media
superiore e nell'universita'» sono sostituite dalle seguenti:  «nella
scuola  media  superiore,   nell'universita'   e   nella   formazione
professionale»; 
    d) dopo la lettera h) del comma 3 sono inserite le seguenti: 
    «h-bis) monitorare i successi formativi dei corsi  di  formazione
professionale e l'incidenza delle qualifiche professionali rilasciate
sul mercato del lavoro; 
    h-ter) identificare azioni innovative nel campo della  didattica,
della formazione e della ricerca docimologica; 
    h-quater) operare  il  monitoraggio  sul  sistema  regionale  del
diritto allo  studio  e  sull'efficacia  degli  interventi  messi  in
atto;».