Art. 11 
 
                               Rinvio 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2015, la Giunta  regionale  disciplina  con
propria deliberazione i  criteri,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
concessione delle misure di cui all'art. 2, nonche' le  modalita'  di
presentazione, anche  telematica,  delle  domande.  La  deliberazione
stabilisce, inoltre, gli ulteriori compiti e adempimenti in capo alle
strutture  regionali  competenti,  nonche'  ogni  ulteriore   aspetto
relativo all'applicazione della presente legge.