Art. 11 Rinvio 1. Entro il 31 dicembre 2015, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione i criteri, i requisiti e le modalita' di concessione delle misure di cui all'art. 2, nonche' le modalita' di presentazione, anche telematica, delle domande. La deliberazione stabilisce, inoltre, gli ulteriori compiti e adempimenti in capo alle strutture regionali competenti, nonche' ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione della presente legge.