Art. 11 Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 le parole «o di altra regione» sono soppresse. 2. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati.». 3. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 10/2010 e' abrogato.