Art. 11 
 
Partecipazione della Regione ai procedimenti  di  VAS  di  competenza
  statale  o  di  altro  ente.  Modifiche  all'art.  33  della  legge
  regionale n. 10/2010 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  10/2010  le
parole «o di altra regione» sono soppresse. 
  2. Il comma 2 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  10/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  Qualora  sia  consultata  nell'ambito  dei   procedimenti   di
competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco
regionali o di altre regioni, la Regione si esprime  mediante  parere
della struttura regionale competente in materia di VAS  che  provvede
al coordinamento degli apporti  istruttori  delle  strutture  interne
competenti per materia e degli altri soggetti competenti  in  materia
ambientale di livello sub regionale interessati.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  10/2010  e'
abrogato.