Art. 11 
 
     Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale  n.  24
del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «e a  fornire  indicazioni
interpretative su questioni tecniche». 
  2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa  e  permane
in carica fino alla nomina del successivo. E' composto: 
    a) dall'assessore regionale competente, o suo  delegato,  che  lo
presiede; 
    b)  dai  comandanti  dei  corpi  di  polizia  locale  dei  comuni
capoluogo; 
    c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e
della Citta' metropolitana, designati dal Consiglio  delle  autonomie
locali; 
    d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra  i
comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio
delle autonomie locali.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge  regionale  n.  24  del
2003 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti  di  cui  al
comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle autonomie locali procede
alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.».