Art. 11 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche». 2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. E' composto: a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede; b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo; c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Citta' metropolitana, designati dal Consiglio delle autonomie locali; d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «3-bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.».