Art. 11 Misura dell'indennita' differita 1. L'ammontare dell'indennita' differita indiretta o di reversibilita' al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto e' stabilito in percentuale l'indennita' differita o liquidata, o che sarebbe spettata al consigliere, al Presidente della giunta e al componente della giunta regionale non facente parte del consiglio regionale al momento del decesso, secondo le seguenti misure: a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'indennita' differita: 60 per cento; b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'indennita' differita: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento; c) al figlio superstite avente diritto all'indennita' differita: 60 per cento; quando i figli siano piu' di uno, l'indennita' differita e' aumentata del 15 per cento per ogni unita' successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed e' ripartita tra di essi in parti uguali; d) negli altri casi: 50 per cento.