Art. 11 Disposizioni in materia di ARPA. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.), e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' istituzionali di cui all'art. 3 rese a favore dell'Azienda USL sono finanziate a valere sul trasferimento ordinario annuale della Regione di cui al comma 1.». 2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2018 e' abrogato.