Art. 110.
                  Piani di coltura e conservazione
    1.  I  piani  di coltura e conservazione di cui all'Art. 10 della
legge  27 dicembre  1977, n. 984, sono approvati dall'ente competente
per territorio entro novanta giorni dalla loro presentazione e devono
contenere:
      a) descrizione dell'azienda e inquadramento stazionale;
      b) interventi  selvi-colturali  previsti  nei  successivi dieci
anni;
      c) imboschimenti e rimboschimenti previsti;
      d) impianti di arboricoltura da legno previsti;
      e) interventi  previsti  di  costruzione  e miglioramento della
viabilita' forestale;
      f) tempistica di attuazione dei singoli interventi previsti nel
decennio;
      g) planimetria  catastale  a  scala non inferiore a 1:5.000 con
localizzazione degli interventi previsti.
    2. L'esecuzione dei singoli interventi e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni e procedure previste dal presente regolamento.
    3.  I P.G.F., di cui all'Art. 7, hanno valore di piani di coltura
e conservazione.