Art. 110. Piani di coltura e conservazione 1. I piani di coltura e conservazione di cui all'Art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono approvati dall'ente competente per territorio entro novanta giorni dalla loro presentazione e devono contenere: a) descrizione dell'azienda e inquadramento stazionale; b) interventi selvi-colturali previsti nei successivi dieci anni; c) imboschimenti e rimboschimenti previsti; d) impianti di arboricoltura da legno previsti; e) interventi previsti di costruzione e miglioramento della viabilita' forestale; f) tempistica di attuazione dei singoli interventi previsti nel decennio; g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000 con localizzazione degli interventi previsti. 2. L'esecuzione dei singoli interventi e' subordinata al rispetto delle prescrizioni e procedure previste dal presente regolamento. 3. I P.G.F., di cui all'Art. 7, hanno valore di piani di coltura e conservazione.