Art. 12. Programmi triennali 1. La Regione al fine di regolamentare i servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi di cui all'art. 11, approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalle province e contenenti: a) la rete e l'organizzazione dei servizi; b) l'integrazione modale e tariffaria; c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti; d) le modalita' di determinazione delle tariffe; e) il sistema di monitoraggio dei servizi f) le azioni finalizzate alla riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.