Art. 12. Esercizio della pesca 1. Per pesca o azione di pesca o esercizio della pesca si deve intendere: a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si e' effettivamente concretizzata, come il porre in acqua una lenza da pesca; b) ogni azione o comportamento che indirettamente e' riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con se' pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto; c) ogni azione o comportamento di collaborazione, complicita', aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si e' effettivamente concretizzata.