Art. 12.
                        Esercizio della pesca
    1. Per  pesca  o  azione di pesca o esercizio della pesca si deve
intendere:
      a) ogni  azione  o  comportamento direttamente finalizzato alla
cattura  di specie appartenenti alla fauna delle acque interne, anche
se  la  cattura non si e' effettivamente concretizzata, come il porre
in acqua una lenza da pesca;
      b) ogni   azione   o   comportamento   che   indirettamente  e'
riconducibile  o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla
fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico
recando  con  se' pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca
e/o  qualunque  mezzo  destinato  alla  pesca,  anche  se questi sono
portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;
      c) ogni  azione o comportamento di collaborazione, complicita',
aiuto,  partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti
direttamente  finalizzati  alla  cattura  di specie appartenenti alla
fauna   delle   acque   interne,  anche  se  la  cattura  non  si  e'
effettivamente concretizzata.