Art. 12.
Procedure  per  la  classificazione  in  zone acustiche dei territori
                              comunali
    1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in
zone  acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti
in  possesso dei requisiti di cui all'Art. 20, sulla base dei criteri
generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli articoli 7, 8,
9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
6, e 7.
    2.  La  proposta  preliminare  e'  trasmessa  alla  Regione, alla
provincia  ed  ai  comuni  confinanti  ed e' depositata, per sessanta
giorni,  presso,  la  segreteria  del  comune.  Del  deposito e' data
notizia nell'albo pretorio del comune.
    3.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza del deposito di cui al
comma 2,  i  soggetti  interessati possono presentare osservazioni al
comune.  Entro  i  successivi  trenta  giorni,  qualora  siano  state
presentate osservazioni da parte dei comuni confinanti in riferimento
al  divieto  di  cui  all'Art.  7,  comma  5,  il  comune convoca una
conferenza   di   servizi   per  la  valutazione  delle  osservazioni
presentate,  ai  sensi dell'Art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
    4.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione della conferenza di
servizi,  ovvero,  qualora  la  conferenza  di  servizi non sia stata
convocata,  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza del termine per la
presentazione  delle osservazioni di cui al comma 3, il comune adotta
la  classificazione  in  zone  acustiche del proprio territorio sulla
base  delle  determinazioni  assunte  dalla  conferenza  di  servizi,
qualora  convocata,  e  delle  osservazioni  presentate  ai sensi del
citato comma 3, che siano state accolte dal comune.
    5.  La classificazione in zone acustiche del territorio comunale,
di  cui e' data notizia con le stesse modalita' indicate dal comma 2,
costituisce  allegato  tecnico al piano urbanistico comunale generale
(PUCG)  e  sue  varianti  ed  ai piani urbanistici operativi comunali
(PUOC).
    6.  In  sede di verifica del PUCG o di sue varianti e dei PUOC ai
sensi  degli articoli 33, comma 3 e 42, comma 6 della legge regionale
22 dicembre   1999,  n.  38  e  successive  modifiche,  la  provincia
verifica,  altresi',  il  coordinamento  degli  strumenti urbanistici
stessi  con  la  classificazione  in  zone  acustiche  del territorio
comunale.
    7.  Per  le modificazioni della classificazione in zone acustiche
del  territorio  comunale  si  applicano le procedure di cui ai commi
precedenti.