Art. 12. Modificazioni ed integrazione dell'Art. 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 31 "Funzioni e competenze della Regione" 1. All'Art. 17, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) la parola: "redige" e' sostituita dalla seguente: "approva"; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all'Art. 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'Art. 11, comma 2, lettera o-bis)"; c) alla lettera f), le parole: "approva i piani triennali e" sono soppresse; d) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: "i-bis) approva i regolamenti di cui all'Art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". 2. All'Art. 17, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: "ed i)" sono sostituite dalle seguenti: ", i) ed i-bis)".