Art. 12. Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 1. La giunta regionale provvede, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in riferimento ai seguenti ambiti: a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale; c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od intensivo; 2. La classificazione di cui al comma 1, viene attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.