Art. 12.
     Classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
    1.   La   giunta  regionale  provvede,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a  classificare  e
distinguere  le  specifiche  tipologie  strutturali in riferimento ai
seguenti ambiti:
      a) strutture  che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno;
      b) strutture    che    erogano    prestazioni   di   assistenza
specialistica in regime ambulatoriale;
      c) strutture  che  erogano  prestazioni  in regime residenziale
extraospedaliero  a  ciclo  continuativo  e/o  diurno,  di  carattere
estensivo od intensivo;
    2.  La  classificazione  di  cui  al comma 1, viene attribuita ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.