Art. 12.
                        Potatura e spalcatura
    1.  La  potatura  dei  rami  verdi delle latifoglie e' consentita
da ottobre  a marzo  e  l'asportazione  dei rami non deve superare il
quarto inferiore della chioma verde.
    2.  La  spalcatura  dei  rami  verdi delle conifere e' consentita
tutto  l'anno  e  l'asportazione dei rami non deve superare il quinto
inferiore della chioma verde.
    3.  Per  favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli
devono  essere  tendenzialmente  ortogonali  all'asse del ramo, senza
creare  possibili  ristagni  d'acqua,  ed eseguiti vicino al punto di
inserzione  del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare
posto  in  corrispondenza  dell'inserzione  del  ramo sul tronco). La
corteccia  non  deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve
presentarsi  liscia.  Nel  caso  di  potature su piante di castagno o
cipresso   affette  da  attacco  fitopatologico  e'  obbligatoria  la
disinfezione  degli  strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta
alla successiva.
    4.  I  rami  secchi possono essere asportati in qualunque periodo
dell'anno e con le modalita' esecutive di cui al comma 3.
    5.  Per  la violazione alle prescrizioni del presente articolo si
applicano  le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della
legge regionale n. 28/2001.