Art. 12. Potatura e spalcatura 1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie e' consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde. 2. La spalcatura dei rami verdi delle conifere e' consentita tutto l'anno e l'asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde. 3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all'asse del ramo, senza creare possibili ristagni d'acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell'inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico e' obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva. 4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell'anno e con le modalita' esecutive di cui al comma 3. 5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.