Art. 12.
    Comitato per la cooperazione e la solidarieta' internazionale
    1.  E'  istituito  presso  la giunta regionale il comitato per la
cooperazione e la solidarieta' internazionale composto da:
      a) il  presidente della giunta regionale o un suo delegato, che
lo presiede;
      b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal
consiglio  regionale,  di cui due in rappresentanza della maggioranza
ed uno della minoranza;
      c) due  rappresentanti  designati dalle universita' aventi sede
nella regione;
      d) un   rappresentante  designato  dalla  direzione  scolastica
regionale;
      e) un   rappresentante   designato   dalla   sezione  regionale
dell'ANCI;
      f) un  rappresentante  designato  dalla  federazione  regionale
dell'AICCRE;
      g) un rappresentante designato dall'UPI;
      h) un  rappresentante  designato  dall'unione  regionale  delle
CCIAA;
      i) due  rappresentanti  designati d'intesa dalle organizzazioni
non  governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari
esteri;
      j) tre  rappresentanti  designati  d'intesa  dalle associazioni
iscritte nel registro regionale di cui all'art. 15;
      k) un    componente    designato   dalla   consulta   regionale
dell'immigrazione di cui alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;
      l) un  rappresentante  designato d'intesa tra le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle Marche.
    2.  Le  designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta
giorni  dalla  richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque
alla  nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle
designazioni pervenute.
    3.  Alla  nomina dei componenti del comitato provvede con proprio
decreto  il  presidente della giunta regionale; il comitato rimane in
carica per l'intera durata della legislatura.
    4.  In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del
comitato,  per la sua sostituzione si procede secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 3.
    5.  Il  comitato  e'  convocato  dal presidente. Per la validita'
delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  della meta' piu' uno dei
componenti.
    6.  Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere
parere  sul  piano  triennale degli interventi e su quello annuale di
attuazione  di  cui  agli  articoli  9  e 10. Puo' riunirsi in seduta
straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
    7.  Le  deliberazioni  sono  adottate a maggioranza di voti ed in
caso di parita' prevale il voto del presidente.
    8.  Il  presidente  del  comitato  puo' invitare a partecipare ai
lavori  dello  stesso  i  rappresentanti  di amministrazioni, enti ed
associazioni interessati agli argomenti posti in esame.
    9.  Le  funzioni  di  segretario  del  comitato sono svolte da un
funzionario del servizio regionale competente per materia.
    10.  La  partecipazione ai lavori del comitato e' gratuita, fatto
salvo  il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della
legge  regionale  2 agosto  1984, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni.