Art. 12. Possesso dei richiami vivi di cattura 1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile costituito da una fascetta di plastica numerata che ne legittima il possesso, sono forniti ai cacciatori dalle province. 2. In caso di rimozione dell'anello, il cacciatore ne da' comunicazione alla provincia che ha fornito i richiami, indicando il numero di uccelli, suddivisi per specie. Tale comunicazione ne legittima il possesso. 3. Ogni provincia istituisce una banca dati, aggiornata, con l'indicazione del numero di richiami di cattura, suddiviso per specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato comunicazione.