Art. 12.
                Possesso dei richiami vivi di cattura
    1.  I  richiami  vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile
costituito  da  una fascetta di plastica numerata che ne legittima il
possesso, sono forniti ai cacciatori dalle province.
    2.  In  caso  di  rimozione  dell'anello,  il  cacciatore  ne da'
comunicazione  alla provincia che ha fornito i richiami, indicando il
numero  di  uccelli,  suddivisi  per  specie.  Tale  comunicazione ne
legittima il possesso.
    3.  Ogni  provincia  istituisce  una  banca dati, aggiornata, con
l'indicazione  del  numero  di  richiami  di  cattura,  suddiviso per
specie, detenuti privi di anello da ogni cacciatore che ne abbia dato
comunicazione.