Art. 12.
                          V i g i l a n z a
    1.  La  vigilanza  per  la tutela sanitaria della popolazione dai
rischi   da   radiazioni  ionizzanti  e'  affidata,  fatta  salva  la
competenza  dell'agenzia  per  la  protezione dell'ambiente e servizi
tecnici  (APAT),  ai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L.
territorialmente  competenti  che  si  avvalgono del supporto tecnico
scientifico dell'ARPA.