Art. 12. V i g i l a n z a 1. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi da radiazioni ionizzanti e' affidata, fatta salva la competenza dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e servizi tecnici (APAT), ai dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. territorialmente competenti che si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.