Art. 12.
                        A b r o g a z i o n i
    1.  A  decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge, e
abrogata  la  legge  regionale  25 novembre  1994,  n.  33 (Norme per
l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in
ambito universitario).
    2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni normative:
      a) la  legge  regionale  13  settembre  1996,  n.  22 (Modifica
dell'Art.  43  «Tributi  regionali  per il diritto allo studio» della
legge   regionale   25  novembre  1994,  n.  33  recante  «Norme  per
l'attuazione  degli  interventi  per il diritto allo studio in ambito
universitario»);
      b) i  riferimenti  normativi alla legge regionale n. 33/1994 di
cui alla tabella D) allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n.
1  (Legge  di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'Art.
9-ter  della  legge  regionale  31  marzo  1978,  n   34 «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della Regione e successive modificazioni e integrazioni»);
      c) la   legge  regionale  18  febbraio  1998,  n.  5  (Modifica
dell'Art. 43 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per
l'attuazione  del  diritto  allo  studio in ambito universitario come
sostituito  dall'Art.  1  della legge regionale 13 settembre 1996, n.
22»);
      d) il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 12 agosto 1999,
n.  15  (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei
progetti del programma regionale di sviluppo);
      e) il comma 14 dell'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000,
n.  18  (Modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni  legislative  a
supporto   degli   interventi   connessi   alla  manovra  di  finanza
regionale);
      f) il  comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale 3 aprile 2001,
n.  6  (Modifiche  alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi
contenuti   nel  documento  di  programmazione  economico-finanziaria
regionale - Collegato ordinamentale 2001);
      g) i  commi  2  e 3 dell'Art. 6 della legge regionale 13 agosto
2001,  n.  14  (Assestamento  al bilancio per l'esercizio finanziario
2001  e  bilancio  pluriennale  2001-2003  a  legislazione  vigente e
programmatico - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi
regionali);
      h) il comma 5 dell'Art. 7 della legge regionale 22 luglio 2002,
n.  15  (Legge  di  semplificazione 2001. Semplificazione legislativa
mediante    abrogazione    di    leggi   regionali.   Interventi   di
semplificazione amministrativa e delegificazione);
      i) il  comma  1  dell'Art.  4 della legge regionale 20 dicembre
2002,  n. 32 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'Art.
9-ter  della  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34 «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della Regione» - Collegato 2003);
      j) la lettera c) del comma 1 dell'Art. 99 della legge regionale
14  luglio  2003,  n.  10  (Riordino  delle  disposizioni legislative
regionali  in  materia  tributaria - Testo unico della disciplina dei
tributi regionali).