Art. 12. Forme di agevolazione 1. Per l'attuazione degli interventi indicati all'art. 10 la provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto interessi; c) finanziamenti a tasso agevolato; d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali, compreso l'abbattimento delle aliquote principali e addizionali; e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia; f) partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese; g) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste; h) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta provinciale.