Art. 12.
                        Forme di agevolazione
    1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  indicati all'art. 10 la
provincia  utilizza  i  seguenti  strumenti oppure combinazioni degli
stessi:
      a) contributi in conto capitale;
      b) contributi in conto interessi;
      c) finanziamenti a tasso agevolato;
      d) agevolazioni   e  rimborsi  tributari  e  fiscali,  compreso
l'abbattimento delle aliquote principali e addizionali;
      e) garanzie  per operazioni creditizie e partecipazione a fondi
di garanzia;
      f) partecipazione  alla  costituzione  di fondi per il sostegno
alla capitalizzazione delle imprese;
      g) costituzione,  partecipazione  e  finanziamento di strutture
pubbliche, private o miste;
      h) altre  forme  di  intervento  individuate  e  definite dalla
Giunta provinciale.