Art. 12.
                          V i g i l a n z a

    1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di vigilanza attribuite
ai  comuni  ai  sensi della lettera a) del comma 3 dell'Art. 31 della
legge  regionale  12 giugno  2006,  n.  9 (Conferimento di funzioni e
compiti  agli  enti  locali),  l'Assessore  regionale  competente per
materia  emana,  entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della
presente  legge,  con  proprio  decreto,  previo parere del Consiglio
delle  autonomie  locali,  linee  di  indirizzo  delle  attivita'  di
vigilanza omogenee a livello regionale.