Art. 12.
                         Disposizioni finali

1.  All'adozione  del  regolamento regionale recante la disciplina di
cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale n.
12/2002, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2,
e  7,  comma  1,  si  provvede entro un anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 24 maggio 2007
                               CAVERI