Art. 12. Disposizioni finali 1. All'adozione del regolamento regionale recante la disciplina di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 maggio 2007 CAVERI