Art. 12.
                         Rifugi per animali

    1.  I  comuni,  singoli  o  associati,  e  le  comunita'  montane
provvedono ad ospitare nei canili rifugio di cui all'Art. 6:
      a) i  cani  e i gatti sequestrati dall'autorita' giudiziaria ed
eventualmente  affidati  in giudiziale custodia, qualora si configuri
una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui all'Art. 3;
      b) i  cani  raccolti  o rinvenuti vaganti, successivamente agli
interventi sanitari di cui all'Art. 10;
      c) i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;
      d) i  cani  e  i gatti ceduti definitivamente dal proprietario,
possessore  o  detentore ed accettati dal comune, con la possibilita'
di  porre  a  carico  del  cedente  le spese di mantenimento, secondo
quanto previsto con proprio regolamento;
      e) altri   animali   di   affezione,   compatibilmente  con  la
recettivita' e le caratteristiche tecniche della struttura.
    2.  1  criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e
per la costruzione dei nuovi rifugi per animali previsti dall'Art. 4,
comma 1,  lettera c),  sono  determinati dalla giunta regionale entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  La  gestione dei rifugi per animali puo' essere demandata dai
comuni, previa stipulazione di convenzioni, a privati o associazioni,
con   diritto   di   prelazione,   a  condizioni  equivalenti,  delle
associazioni di cui all'Art. 19.
    4.  I  rifugi  sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla
settimana,  comprendendo  il  sabato  o la domenica, con un minimo di
quattro  ore  al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali
presso  nuovi  proprietari.  Gli  orari e i giorni di apertura devono
essere esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici
possono  accedere  alle  predette  strutture  anche  in  altri  orari
concordati con i responsabili delle stesse.
    5.  I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine
del controllo delle nascite.
    6. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e
gli  interventi  di pronto soccorso e di alta specializzazione che si
rendessero  necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite
convenzioni con strutture pubbliche o private.