Art. 12.
Modifiche  all'art.  3  della  legge  regionale 24 agosto 2001, n. 23
«Interventi   regionali   per  prevenire  e  combattere  il  fenomeno
                 dell'usura»,e successive modifiche.

1.  Alla  lettera  b),  del  comma  3  dell'art. 3 legge regionale n.
23/2001le   parole:   «il   potenziamento  dell'organizzazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «le spese di organizzazione».