Art. 12. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 «Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura»,e successive modifiche. 1. Alla lettera b), del comma 3 dell'art. 3 legge regionale n. 23/2001le parole: «il potenziamento dell'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di organizzazione».