Art. 12.
Istituzione  di  un  Fondo  di solidarieta' per gli appartenenti alle
Forze  armate,  alle  Forze  dell'ordine,  ai Vigili del fuoco e alle
Forze  di  polizia locale piemontesi deceduti a seguito di servizio e
     per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici

   1.  E' istituito un Fondo di solidarieta' per gli appartenenti, di
ogni  ordine  e  grado, alle Forze armate, alle Forze dell'ordine, ai
Vigili  del  fuoco, alle Forze di polizia locale e per i decorati con
medaglia  d'oro,  d'argento  e  di bronzo al valor civile e militare,
nati o residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno
subito  un'invalidita'  permanente  pari  o superiore all'ottanta per
cento  delle capacita' psichiche e fisico-motorie per accertate cause
di servizio, ordinario o straordinario.
   2.  Il  Fondo  di  solidarieta'  di  cui  al  comma 1 e' istituito
altresi'  a  favore  dei  civili,  nati  nel  territorio piemontese o
residenti  nei  comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa
di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.
   3.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1 interviene anche a favore dei
minori,  nati  nel  territorio  piemontese o residenti nei comuni del
Piemonte,  figli  di  vittime  civili  decedute  o  rese invalide nel
tentativo  di  fronteggiare  la  commissione  di reati perpetrati sul
territorio italiano o all'estero.
   4.  Le  modalita'  di gestione del Fondo di solidarieta' di cui al
comma  1 sono definite, sentita la commissione consiliare competente,
con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.