Art. 12. Istituzione di un Fondo di solidarieta' per gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e alle Forze di polizia locale piemontesi deceduti a seguito di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici 1. E' istituito un Fondo di solidarieta' per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze armate, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, alle Forze di polizia locale e per i decorati con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'ottanta per cento delle capacita' psichiche e fisico-motorie per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario. 2. Il Fondo di solidarieta' di cui al comma 1 e' istituito altresi' a favore dei civili, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero. 3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei minori, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, figli di vittime civili decedute o rese invalide nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati sul territorio italiano o all'estero. 4. Le modalita' di gestione del Fondo di solidarieta' di cui al comma 1 sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.