Art. 12.

 Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi



   1.  Le  Province, anche in forma associata, in convenzione con gli
enti  interessati,  possono attribuire alle Nuove Comunita' montane o
alle  Unioni  di  comuni  il  compito  di  svolgere anche attivita' e
funzioni  provinciali  decentrate,  in  relazione alle esigenze della
popolazione ed alla funzionalita' dei servizi.
   2.  La  convenzione, nel rispetto dei criteri definiti all'art. 30
del   decreto   legislativo   n.  267  del  2000,  dovra'  stabilire,
nell'ambito  delle  competenze  provinciali, le funzioni ed i compiti
attributi,  e  dovra' stabilire altresi' le modalita' di svolgimento,
anche  mediante  delega,  costituzione  di uffici comuni o specifiche
modalita'  di  organizzazione  degli uffici provinciali e degli altri
enti locali.
   3.  Nell'ambito  della  Conferenza territoriale prevista dall'art.
10,  comma  2,  della legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004 (Riforma
del  sistema  amministrativo  regionale  e  locale.  Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita) viene periodicamente convocata una apposita sessione di
coordinamento  dei  sindaci  dei comuni montani, al fine di garantire
l'unitarieta'   dei   processi   di  programmazione,  valorizzazione,
rappresentanza e pianificazione del territorio montano.