Art. 12. Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi 1. Le Province, anche in forma associata, in convenzione con gli enti interessati, possono attribuire alle Nuove Comunita' montane o alle Unioni di comuni il compito di svolgere anche attivita' e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi. 2. La convenzione, nel rispetto dei criteri definiti all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dovra' stabilire, nell'ambito delle competenze provinciali, le funzioni ed i compiti attributi, e dovra' stabilire altresi' le modalita' di svolgimento, anche mediante delega, costituzione di uffici comuni o specifiche modalita' di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali. 3. Nell'ambito della Conferenza territoriale prevista dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita) viene periodicamente convocata una apposita sessione di coordinamento dei sindaci dei comuni montani, al fine di garantire l'unitarieta' dei processi di programmazione, valorizzazione, rappresentanza e pianificazione del territorio montano.