Art. 12 Validita' ed utilizzo della graduatoria finale del corso-concorso 1. La graduatoria finale del corso-concorso, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, conserva validita' per un periodo di tre anni dalla data di approvazione. 2. La graduatoria finale del corso-concorso e' utilizzata per l'assunzione o l'inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali dei candidati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 11, comma 3, nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente determinati dalla struttura provinciale competente. 3. Qualora, nel periodo di validita' della graduatoria finale, non siano stati assunti o inquadrati tutti i candidati dichiarati idonei, la Giunta provinciale puo' prorogare la validita' della stessa.