Art. 12 
 
                               Marchio 
 
    1. Ai sensi dell'art. 86, comma 5, della legge provinciale  n.  1
del 2008, la  Giunta  provinciale  definisce,  con  deliberazione,  i
requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che
rispettino  standard   elevati   di   carattere   energetico   e   di
sostenibilita' ambientale.  La  medesima  deliberazione  contiene  la
descrizione del marchio e la definizione del relativo  logo  e  delle
sue   dimensioni,   determinando   anche   eventuali   modalita'   di
utilizzazione  congiunta   del   marchio   con   gli   attestati   di
certificazione o con la targa. 
    2.  Il  marchio  e'  riconosciuto  dall'Agenzia  provinciale  per
l'energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all'art. 7 -,
su richiesta del soggetto interessato secondo le modalita'  stabilite
ai sensi del comma 1. 
    3. L'Agenzia  opera  osservando  criteri  di  attribuzione  e  di
controllo trasparenti e imparziali. Il marchio puo'  essere  revocato
dall'Agenzia ove sia accertato  il  mancato  rispetto  dei  requisiti
stabiliti ai sensi del comma 1.