Art. 12 Marchio 1. Ai sensi dell'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilita' ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalita' di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa. 2. Il marchio e' riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all'art. 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1. 3. L'Agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio puo' essere revocato dall'Agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.