Art. 12 
 
Sostituzione  dell'art.  15  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. L'articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  15   (Modalita'   procedurali   di
affidamento dei lavori mediante il criterio  dell'offerta  di  prezzi
unitari o del prezzo piu' basso). - 1. All'aggiudicazione dei  lavori
mediante il sistema della licitazione e  con  il  criterio  stabilito
dall'articolo 39, comma 1, lettera  a)  della  legge,  il  presidente
della gara procede nel modo seguente: 
      a) nel giorno, luogo ed ora  stabiliti,  in  seduta  aperta  al
pubblico  ed  in  conformita'  a  quanto  previsto  nell'invito  alla
licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti,
alla verifica della regolarita' della documentazione presentata, alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche,  alla  lettura
ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente  e
del conseguente ribasso percentuale in lettere e forma la graduatoria
delle offerte; 
      b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le
prescrizioni dell'articolo 24; 
      c) procede all'aggiudicazione in base  al  ribasso  percentuale
indicato  in  lettere  e  contrassegna  in  ciascun  foglio  e  nelle
eventuali correzioni apportate la relativa offerta. 
    2. L'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del
contratto,   procede   alla   verifica   dei   conteggi    presentati
dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi  unitari
e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo,  a  correggerli.
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante  da  tale
verifica e quello  dipendente  dal  ribasso  percentuale  offerto  in
lettere tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base
alla  percentuale  di  discordanza.   I   prezzi   unitari   offerti,
eventualmente corretti, costituiscono  l'elenco  dei  prezzi  unitari
contrattuali. 
    3.  All'aggiudicazione  dei  lavori  mediante  il  sistema  della
licitazione privata e con il  criterio  stabilito  dall'articolo  39,
comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo  quanto
previsto dal comma 1. 
    4.  Qualora  l'offerta   suscettibile   di   aggiudicazione   sia
presentata in identica misura da due o piu' concorrenti,  si  procede
ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario. 
    5.   Nel   caso   di   procedura   negoziata   previo   confronto
concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i  criteri
previsti dall'art. 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge,  si
applicano le disposizioni previste dal presente  articolo  in  quanto
compatibili. 
    6. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  articolo,
si  applica,  alla  procedura  di  formulazione  dell'offerta  e   di
aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia.».