Art. 12 Sostituzione dell'art. 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Modalita' procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo piu' basso). - 1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente: a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformita' a quanto previsto nell'invito alla licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarita' della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale in lettere e forma la graduatoria delle offerte; b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24; c) procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere e contrassegna in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate la relativa offerta. 2. L'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggerli. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1. 4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o piu' concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario. 5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti dall'art. 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, alla procedura di formulazione dell'offerta e di aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia.».