Art. 12 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 96 e 97 della legge regionale n. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Sono, altresi', abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dalla presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 dicembre 2009 BURLANDO