Art. 12 
 
                        Abrogazione di norme 
 
    1. Sono abrogati gli articoli 96 e 97 della  legge  regionale  n.
18/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
    2. Sono, altresi', abrogate le disposizioni  incompatibili  o  in
contrasto con quelle previste dalla presente legge. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 4 dicembre 2009 
 
                              BURLANDO