Art. 12 Provvedimenti attuativi 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento autorizzato, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), dello statuto, che disciplina: a) le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4; b) le modalita' delle regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui all'art. 5. 2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1, e sentita la competente commissione consiliare in materia di innovazione tecnologica, con regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello statuto, disciplina: a) le tipologie e i requisiti di partecipazione e i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 9; b) le modalita' di erogazione dei servizi di cui all'art. 10. 3. Nelle more della costituzione del comitato di garanzia statutaria di cui all'art. 68 dello statuto, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di innovazione e ricerca. 4. La gestione dei processi volti all'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 e' affidata in conformita' a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.