Art. 12. Smaltimento dei rifiuti liquidi 1. Lo smaltimento delle acque usate deve essere, di regola, realizzato attraverso lo scarico nella fognatura comunale, nel ripetto delle norme di cui all'art. 6 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo salvi gli eventuali trattamenti supplementari in disinfezione prescritti dall'autorita' sanitaria locale in relazione alla nosologia dei pazienti ricoverati. 2. In difetto di fognatura comunale, i liquami prima dell'immissione in corpi ricettori naturali devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, al fine di adeguarne le caratteristiche ai limiti di accettabilita' previsti dalla normativa vigente e facendo comunque salvi gli eventuali trattamenti di disinfezione supplementari previsti al comma precedente.