Art. 12. Emolumenti ed indennita' Al presidente ed al vice presidente dell'Istituto competono una indennita' di carica in ragione, rispettivamente, del 50% e del 40% delle indennita' spettanti ai consiglieri regionali in virtu' dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, e sucsessive modifiche ed integrazioni. Agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti compete una indennita' di presenza per ogni giornata-seduta, equiparata a quella prevista per i componenti il comitato regionale di controllo. Al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una indennita', per ogni giornata-seduta, maggiorata di un terzo rispetto a quella attribuita ai singoli componenti il collegio. Ai componenti gli organi dell'Istituto per il raggiungimento della sede dell'ente e per le missioni connesse alla loro funzione, spetta il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti della regione Abruzzo al livello apicale, ove ne ricorrano le condizioni.