Art. 12.
                       Emolumenti ed indennita'
 
   Al  presidente  ed  al vice presidente dell'Istituto competono una
indennita' di carica in ragione, rispettivamente, del 50% e  del  40%
delle   indennita'  spettanti  ai  consiglieri  regionali  in  virtu'
dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 23, e sucsessive
modifiche ed integrazioni.
   Agli  altri  componenti  del  consiglio  di  amministrazione e del
collegio dei revisori dei conti compete una  indennita'  di  presenza
per   ogni  giornata-seduta,  equiparata  a  quella  prevista  per  i
componenti il comitato regionale di controllo.
   Al  presidente  del  collegio  dei  revisori dei conti compete una
indennita', per ogni giornata-seduta, maggiorata di un terzo rispetto
a quella attribuita ai singoli componenti il collegio.
   Ai componenti gli organi dell'Istituto per il raggiungimento della
sede dell'ente e per le missioni connesse alla loro funzione,  spetta
il  trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con
le modalita' previste per  i  dipendenti  della  regione  Abruzzo  al
livello apicale, ove ne ricorrano le condizioni.