Art. 12.
          (art. 12 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 11 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
   Limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attivita' artigiana
 
   1.   I  limiti  dell'abilitazione  all'esercizio  di  un'attivita'
artigiana  sono  rilevabili  dai  relativi  profili  professionali  e
dall'iscrizione  nel registro delle imprese artigiane di cui all'art.
7.
   2.  Entro  tali  limiti  l'esercente  un'impresa artigiana puo' in
particolare:
    a)  vendere  o  affittare oggetti di propria produzione nel luogo
stesso  di  produzione  e  nei  locali  attigui  senza  il   possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio;
    b)  eseguire  tutti  i  lavori  inerenti al profilo professionale
dell'attivita', oggetto dell'impresa, nonche' a quello  di  attivita'
affini a norma dell'art. 2;
     c)  vendere oggetti di propria produzione, anche al di fuori dei
locali  di  produzione,   senza   il   possesso   dell'autorizzazione
amministrativa  all'esercizio del commercio, in quanto prevista dalle
vigenti norme di legge;
    d)  vendere  nei locali dell'azienda accessori e ricambi inerenti
alla propria attivita' artigiana;
    e)   eseguire  le  operazioni  di  confezionatura  inerenti  alla
commercializzazione dei propri prodotti,  inclusa  la  produzione  di
imballaggi, confezioni ed etichette;
    f)   costruire   macchine   e  attrezzi  destinati  alla  propria
produzione.
   3. I consorzi, le cooperative e le societa' costituite fra imprese
artigiane  per  la  commercializzazione  dei  propri  prodotti   sono
esonerati   dal   processo   dell'autorizzazione  amministrativa  per
l'esercizio del commercio.
   4.  L'esercente  un'attivita' artigiana ha la facolta' di eseguire
quei lavori tecnicamente e professionalmente connessi con la  propria
attivita',  anche  se  esulano dai limiti della propria abilitazione,
purche' siano di modesta entita'.
   5.  Alle  imprese  e'  inibito  adottare,  quale ditta o insegna o
marchio di fabbrica, una denominazione in cui  ricorrono  riferimenti
all'artigianato,  qualora  non  siano  iscritte  nel  registro di cui
all'art. 7 del presente testo unico.