Art. 12. (art. 12 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 11 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attivita' artigiana 1. I limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attivita' artigiana sono rilevabili dai relativi profili professionali e dall'iscrizione nel registro delle imprese artigiane di cui all'art. 7. 2. Entro tali limiti l'esercente un'impresa artigiana puo' in particolare: a) vendere o affittare oggetti di propria produzione nel luogo stesso di produzione e nei locali attigui senza il possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio; b) eseguire tutti i lavori inerenti al profilo professionale dell'attivita', oggetto dell'impresa, nonche' a quello di attivita' affini a norma dell'art. 2; c) vendere oggetti di propria produzione, anche al di fuori dei locali di produzione, senza il possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio, in quanto prevista dalle vigenti norme di legge; d) vendere nei locali dell'azienda accessori e ricambi inerenti alla propria attivita' artigiana; e) eseguire le operazioni di confezionatura inerenti alla commercializzazione dei propri prodotti, inclusa la produzione di imballaggi, confezioni ed etichette; f) costruire macchine e attrezzi destinati alla propria produzione. 3. I consorzi, le cooperative e le societa' costituite fra imprese artigiane per la commercializzazione dei propri prodotti sono esonerati dal processo dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio. 4. L'esercente un'attivita' artigiana ha la facolta' di eseguire quei lavori tecnicamente e professionalmente connessi con la propria attivita', anche se esulano dai limiti della propria abilitazione, purche' siano di modesta entita'. 5. Alle imprese e' inibito adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, qualora non siano iscritte nel registro di cui all'art. 7 del presente testo unico.