Art. 12.
                          Orario flessibile
 
   1. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio
del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi
di   entrambe  la  facolta'  limitando,  pero',  al  nucleo  centrale
dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale  addetto
alla medesima unita' organica.
   2.  La  sua  adozione presuppone una analisi delle caratteristiche
dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e
dei  riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo'
provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui  rapporti  con  altre
unita'  organiche  funzionalmente  a  essa  collegate,  nonche' delle
caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
   3.  In  ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia
oraria   individuata   in   sede   di   accordo   decentrato  con  le
organizzazioni sindacali, in misura comunque non  inferiore  ai  2/3/
dell'orario  giornaliero,  fatte  salve  le  esigenze  di  assicurare
particolari servizi.
   4. L'orario flessibile e' consentito a condizione che negli uffici
siano  possibili  obiettivi  e  rigorosi  controlli,  anche  di  tipo
automatico,  sulle  presenze in servizio del personale e che comunque
non incida sugli orari  di  apertura  al  pubblico  predeterminati  e
comunicati all'utenza.
   5.  In  sede  di  negoziazione  con le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, tenendo  presente  i  criteri
indicati  nel  comma  4  dell'art. 11 saranno definite le aliquote di
personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi
correnti,  centralini  e  simili)  che,  collegato funzionalmente con
carattere  di  indispensabilita'  con  l'attivita'  complessiva,  non
potra' essere compreso nell'orario flessibile.
   6.  L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare
tutto il personale di una unita'  organica,  in  altri  casi  (quando
cioe'  sia  necessario  intervenire  soltanto su alcuni aspetti della
organizzazione  del  lavoro)  puo'  essere  attuato  per  gruppi   di
partecipazione.
   7.  Le  ore di servizio prestate come recupero di orario non danno
luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.