Art. 12.
        Modalita' di costituzione della compagnia barracellare
 
   1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con
deliberazione da adottarsi  a  scrutinio  segreto  ed  a  maggioranza
assoluta  di  voti,  il  consiglio  comunale  provvede a designare il
nominativo del capitao.
   2.  La  nomina formale e' subordinata alla comunicazione, da parte
della prefettura, della sussistenza dei requisiti per  l'attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
   3.  Appena  intervenuta  la  comunicazione  della  sussistenza dei
requisiti, il sindaco del  comune  di  appartenenza  della  compagnia
provvede alla nomina del capitano il quale dovra' prestare giuramento
di fronte al pretore competente per territorio, con  le  forme  e  le
modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge.
   4.  Nei  trenta  giorni successivi alla nomina, la giunta comunale
predispone, d'intesa con il  capitano,  l'elenco  dei  componenti  la
compagnia  barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio
che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente  dei
requisiti   indicati   al   precedente   art.   11,  ne  delibera  la
costituzione.
   5.  Il  sindaco dovra' informare la popolazione con adeguate forme
di   pubblicita',   dell'avvenuta   costituzione   della    compagnia
barracellare.
   6.  Gli  ufficiali  ed  i  graduati,  nel  numero  indicato  dalla
deliberazione del consiglio comunale di cui  al  precedente  art.  8,
sono  eletti  a  maggioranza  e  con  scrutinio  segreto  da  tutti i
componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal  sindaco  con
l'assistenza del segretario che redigera' il verbale.
   7.  Nel  caso  in  cui  la  compagnia  venga  riconfermata  per il
successivo triennio secondo le modalita' stabilite al precedente art.
9,  il  consiglio  comunale  dovra'  provvedere  a designare il nuovo
capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea  dei
barracelli a scrutinio segreto.