Art. 12. Modalita' di costituzione della compagnia barracellare 1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitao. 2. La nomina formale e' subordinata alla comunicazione, da parte della prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco del comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale dovra' prestare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. 4. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispone, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art. 11, ne delibera la costituzione. 5. Il sindaco dovra' informare la popolazione con adeguate forme di pubblicita', dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare. 6. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente art. 8, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco con l'assistenza del segretario che redigera' il verbale. 7. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalita' stabilite al precedente art. 9, il consiglio comunale dovra' provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.