Art. 12. Disposizioni particolari 1. L'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali stabiliti ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 tra i laboratori ed il Servizio sanitario nazionale e la modificazione di quelli gia' in atto, sono ammesse al solo scopo di assicurare i servizi laboratoristici nelle zone carenti. 2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le modificazioni aventi ad oggetto la costituzione di articolazioni organizzative interne od esterne al laboratorio. 3. Il consiglio regionale individua le zone carenti di servizi laboratoristici, precisando il tipo di laboratorio o il tipo di articolazione organizzativa ivi mancante, previa proposta approvata dall'assemblea dei comuni singoli o associati o della comunita' montana ove il laboratorio ha sede. 4. Allorche' piu' soggetti aspirino alla stipula di una convenzione o a modificazioni di una gia' in atto, relativamente alla apertura di un punto di prelievo od alla costituzione di una sezione specialistica, nell'ambito di una zona definita carente ai sensi del precedente comma, il comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale, previo parere della commissione di cui all'art. 11, opera una valutazione comparativa dei concorrenti a norma dei seguenti comma 5, 6 e 7. 5. Nell'ipotesi di nuova convenzione o di modifiche concernenti sezioni specialistiche si tiene conto dei titoli scientifici e professionali del direttore, nonche' della quantita' e delle qualita' delle attrezzature. 6. Nell'ipotesi di modifiche concernenti i punti di prelievo si tiene conto del seguente ordine di priorita': a) che il laboratorio abbia sede nel teritorio della stessa USL deve essere aperto il punto di prelievo; b) che il laboratorio abbia sede nel territorio dell'USL limitrofa. 7. In caso di identica posizione di priorita' e' preferito il laboratorio che gestisce un numero inferiore di centri esterni di prelievo. 8. Ai fini del presente articolo il territorio del comune di Firenze non si considera suddiviso in cinque Unita' sanitarie locali. 9. L'autorizzazione all'apertura di un punto di prelievo e' rilasciata per tre anni. L'eventuale conferma per il successivo triennio e' subordinata al permanere delle condizioni di carenza di cui al precedente comma 2. 10. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 comma 5., tra i laboratori convenzionati operanti sul territorio regionale e' consentito il trasferimento di campioni alle seguenti condizioni: a) che i campioni ineriscano ad indagini specialistiche diverse da quelle effettuabili dai laboratori generali di base, ovvero per i laboratori con sezioni specialistiche aggregate, diverse da quelle eseguibili nelle proprie sezioni, salvo gli esami che per la loro peculiarita' e saltuarieta' rendano opportuna una concentrazione; b) che, al fine di garantire l'attendibilita' dei risultati e per i problemi connessi alla diversa tariffazione degli esami successivi, i campioni prelevati per indagini facenti parte di una stessa prova funzionale siano trasmessi in un'unica soluzione; c) che sia documentato che gli interessati sono stati preventivamente informati sul laboratorio che effettuera' le indagini e sia provveduto alla consegna del referto originale del laboratorio che ha eseguito la prestazione; d) che la richiesta di pagamento all'Usl sia effettuata dal laboratorio che ha eseguito la prestazione e nessuna spesa per il prelievo e per il trasporto sia posta a carico degli interessati. 11. I laboratori di analisi cliniche convenzionati possono restare chiusi per un tempo non superiore ad un mese nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre, in modo da consentire la continuita' del servizio secondo criterio e turni stabiliti dalla Usl, sentiti i titolari e la rappresentanza sindacale dei lavoratori. 12. Per i laboratori ubicati nel comune di Firenze tali criteri e turni sono stabiliti con le stesse modalita' dal Sindaco.