Art. 12. Organizzazione del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria 1. Le Unita' Sanitarie Locali determinano l'organico del personale dei rispettivi Servizi di Igiene, e Assistenza Veterinaria nel quadro delle disposizioni del piano sanitario regionale, delle disposizioni e delle indicazioni statali e ragionevoli. 2. E' nominato responsabile del Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria il dirigente di area funzionale in possesso del maggior punteggio per titoli da valutare secondo l'art. 52 del decreto ministeriale Sanita' 30 gennaio 1982. 3. Il veterinario dirigente di area funzionale che non e' membro dell'Ufficio di Direzione partecipa ai lavori dello stesso per le questioni concernenti la propria area. 4. Il veterinario dirigente di ciascuna area svolge le funzioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro e riferisce periodicamente al responsabile del Servizio. 5. I veterinari coadiutori svolgono le funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821. Nell'ambito di ciascuna area funzionale, con deliberazione del Comitato di Gestione, possono essere costituite unita' operative per specifiche attivita' o programmi particolari cui possono essere preposti veterinari coadiutore, preferibilmente muniti di titoli specifici. Il titolo di specializzazione e' obbligatorio per: la responsabilita' sanitaria dei macelli pubblici e privati, dei macelli avi-cunicoli e dei laboratori di sezionamento delle carni; la responsabilita' sanitaria dei mercati delle carni e dei prodotti ittici. 6. I veterinari collaboratori svolgono le funzioni previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821. I collaboratori possono svolgere attivita' temporanee nell'area diversa da quella di appartenenza.