Art. 12.
                     Comitato tecnico scientifico
 
   1.  Il comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 21
agosto 1984, n. 52, puo' essere articolato in  sottocomitati  per  lo
studio  di  determinati  argomenti  o  la  trattazione  di specifiche
materie.
   2.  Alla costituzione dei sottocomitati provvede il presidente del
comitato stesso.
   3.   Possono   essere  invitati  a  partecipare  alle  sedute  dei
sottocomitati anche esperti estranei al comitato.