Art. 12. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che, nell'espletamento di attivita' legate alla propria appartenenza adeguatamente documentata, ad associazioni, enti ed istituti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale e regionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, con esclusione delle associazioni di categoria professionali ed economiche, organizzano, occasionalmente e senza scopo di lucro, congressi, manifestazioni convegnistiche o affini, purche' tali attivita' siano svolte esclusivamente a favore degli associati ed assistiti di tali organismi o siano divulgative delle proprie attivita'.