Art. 12.
                       Ambito di applicazione
 
   1. Le disposizioni della presente legge non si applicano a  coloro
che,  nell'espletamento di attivita' legate alla propria appartenenza
adeguatamente documentata, ad associazioni, enti  ed  istituti  senza
scopo di lucro operanti a livello nazionale e regionale per finalita'
ricreative,  culturali,  religiose  o  sociali,  con esclusione delle
associazioni di categoria professionali ed  economiche,  organizzano,
occasionalmente  e  senza  scopo  di lucro, congressi, manifestazioni
convegnistiche  o  affini,  purche'  tali  attivita'   siano   svolte
esclusivamente   a  favore  degli  associati  ed  assistiti  di  tali
organismi o siano divulgative delle proprie attivita'.