Art. 12. Strutture psichiatriche 1. Nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 4, in attuazione del piano di cui all'articolo 3 e in conformita' alle prescrizioni della presente legge: a) e' previsto il completamento della rete dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, in conformita' agli standard indicati dalla legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, attraverso l'istituzione di nuovi servizi e il potenziamento, ove necessario, di quelli esistenti; b) e' definito il programma di realizzazione delle strutture sanitarie alternative al ricovero ospedaliero, per la destituzionalizzazione dei malati psichiatrici e per contribuire al definitivo superamento delle strutture psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, da attivarsi nell'arco di un triennio, decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui allo stesso articolo 4; c) e' definito il programma di cessazione dei rapporti in atto con le case di cura neuropsichiatriche private, in correlazione alla realizzazione delle strutture alternative di cui alla precedente lettera b) e alla realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali nonche' delle strutture e servizi socio-assistenziali fruibili dagli assistiti del dipartimento di salute mentale, con prevalente necessita' di carattere sociale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 10 per cento dei posti letto convenzionati alla stessa data, nelle case di cura neuropsichiatriche private e' progressivamente sconvenzionato a tutti gli effetti, man mano che si renderanno liberi per dimissioni di pazienti o per altre cause. 3. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi del comma 2, le convenzioni continueranno a produrre effetti fino all'entrata in vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie assistenziali e delle nuove convenzioni con le istituzioni private, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1991, n. 502, emanato in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in rapporto ai livelli di assistenza di cui alla legge stessa e all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. 4. Il dipartimento di salute mentale effettua una sistematica valutazione degli assistiti ricoverati nelle case di cura neuropsichiatriche private e nelle strutture di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, mediante un'e'quipe multidisciplinare, in funzione del loro reinserimento nel contesto sociale o in ambiti piu' propri di assistenza. 5. Le case di cura neuropsichiatriche, i cui posti letto sono stati sconvenzionati a norma del presente articolo potranno trasformarsi, in relazione alla loro tipologia, anche edilizia, in comunita' terapeutiche, riabilitative, centri diurni, residenze sanitarie assistenziali, servizi residenziali o semiresidenziali di tipo socio-assistenziale. Le domande di trasformazione a norma del presente comma devono essere presentate alla Regione entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle predette case di cura si applica quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 11. 6. Per favorire la deistituzionalizzazione dei pazienti ricoverati nelle strutture psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 e nelle case di cura neuropsichiatriche, la Regione finalizza appositi fondi nell'ambito di quelli indicati all'articolo 19.