Art. 12.
                       Strutture psichiatriche
 
   1.  Nell'ambito  dei  provvedimenti  di  cui  all'articolo  4,  in
attuazione del piano di cui all'articolo  3  e  in  conformita'  alle
prescrizioni della presente legge:
     a)   e'   previsto  il  completamento  della  rete  dei  servizi
psichiatrici  di  diagnosi  e  cura,  in  conformita'  agli  standard
indicati  dalla  legge  regionale  14  luglio 1983, n. 49, attraverso
l'istituzione di nuovi servizi e il potenziamento, ove necessario, di
quelli esistenti;
     b) e' definito il programma  di  realizzazione  delle  strutture
sanitarie    alternative    al    ricovero    ospedaliero,   per   la
destituzionalizzazione dei malati psichiatrici e per  contribuire  al
definitivo   superamento   delle   strutture   psichiatriche  di  cui
all'articolo 14 della legge regionale  14  luglio  1983,  n.  49,  da
attivarsi  nell'arco di un triennio, decorrente dalla data di entrata
in vigore del provvedimento di cui allo stesso articolo 4;
     c) e' definito il programma di cessazione dei rapporti  in  atto
con  le case di cura neuropsichiatriche private, in correlazione alla
realizzazione delle strutture  alternative  di  cui  alla  precedente
lettera   b)   e   alla   realizzazione   delle  residenze  sanitarie
assistenziali nonche' delle strutture e  servizi  socio-assistenziali
fruibili  dagli  assistiti  del  dipartimento  di salute mentale, con
prevalente necessita' di carattere sociale.
   2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  il  10  per  cento  dei posti letto convenzionati alla stessa
data,   nelle   case   di   cura   neuropsichiatriche   private    e'
progressivamente  sconvenzionato a tutti gli effetti, man mano che si
renderanno liberi per dimissioni di pazienti o per altre cause.
   3. Per i posti letto non sconvenzionati ai sensi del comma  2,  le
convenzioni  continueranno  a  produrre  effetti  fino all'entrata in
vigore delle convenzioni con le residenze sanitarie  assistenziali  e
delle  nuove  convenzioni  con  le  istituzioni  private, a norma del
decreto  legislativo  30 dicembre 1991, n. 502, emanato in attuazione
della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  in  rapporto  ai  livelli  di
assistenza  di cui alla legge stessa e all'articolo 4, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e, comunque, non oltre il 31  dicembre
1995.
   4.  Il  dipartimento  di  salute  mentale effettua una sistematica
valutazione  degli  assistiti   ricoverati   nelle   case   di   cura
neuropsichiatriche  private  e nelle strutture di cui all'articolo 14
della legge regionale 14 luglio  1983,  n.  49,  mediante  un'e'quipe
multidisciplinare,  in  funzione  del loro reinserimento nel contesto
sociale o in ambiti piu' propri di assistenza.
   5. Le case di cura neuropsichiatriche,  i  cui  posti  letto  sono
stati   sconvenzionati   a   norma  del  presente  articolo  potranno
trasformarsi, in relazione alla loro tipologia,  anche  edilizia,  in
comunita'   terapeutiche,  riabilitative,  centri  diurni,  residenze
sanitarie assistenziali, servizi residenziali o  semiresidenziali  di
tipo  socio-assistenziale.  Le  domande di trasformazione a norma del
presente comma devono essere presentate  alla  Regione  entro  e  non
oltre  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge. Alle predette case di cura si applica quanto previsto
al comma 6 del precedente articolo 11.
   6. Per favorire la deistituzionalizzazione dei pazienti ricoverati
nelle strutture psichiatriche di  cui  all'articolo  14  della  legge
regionale   14   luglio   1983,   n.   49   e   nelle  case  di  cura
neuropsichiatriche, la Regione finalizza appositi  fondi  nell'ambito
di quelli indicati all'articolo 19.