Art. 12.
                   Finanziamento della commissione
 
   1. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni  o
affidare  incarichi  di  collaborazione  per le finalita' di cui alla
presente legge, le stesse sono decise  dalla  Giunta  provinciale  su
conforme richiesta della commissione.
   2.  Per  l'effettuazione  delle spese di cui al comma 1, la Giunta
provinciale approva programmi  periodici  di  spesa  sulla  base  del
programma presentato dalla commissione ai sensi dell'articolo 7. Agli
stessi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
   3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si puo' provvedere a
mezzo   di   funzionari   delegati,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 62 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.  7,
come  modificato a ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18
settembre 1989, n. 7.