Art. 12. Finanziamento della commissione 1. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalita' di cui alla presente legge, le stesse sono decise dalla Giunta provinciale su conforme richiesta della commissione. 2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa sulla base del programma presentato dalla commissione ai sensi dell'articolo 7. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si puo' provvedere a mezzo di funzionari delegati, secondo le modalita' previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato a ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.