Art. 12. Modifica dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento". 1. Il comma 2 dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 56 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "2. Le dimissioni volontarie del dipendente che intende chiedere il pensionamento anticipato di anzianita' devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della data di inizio dell'erogazione del trattamento di quiescenza. La Giunta provinciale provvede ad accettare le dimissioni volontarie entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio dei termini del preavviso. Negli altri casi le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio."