Art. 12.
                          V i g i l a n z a
 
   1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
al Corpo forestale dello Stato.
   2. La vigilanza e' altresi' affidata:
     a) alle  guardie  provinciali,  alla  polizia  municipale  e  ai
guardiaparco  regionali,  limitatamente  al  territorio di rispettiva
competenza;
     b)  alle  guardie  ecologiche  volontarie  di  cui  alla   legge
regionale  2  novembre  1982,  n.  32 limitatamente ai divieti di cui
all'art. 7 della presente legge. Per  gli  altri  divieti  si  dovra'
provvedere ad apposita segnalazione al Corpo forestale dello Stato;
     c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.