Art. 12. Iscrizione di diritto nel ruolo 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della legge 21/1992, sono iscritti di diritto nel ruolo i soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare domanda, su apposito modulo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio ed artigianato, allegando copia della licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art.10. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti di diritto nel ruolo previo accertamento della sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 13, comma 1, lett. e).