Art. 12.
                   Iscrizione di diritto nel ruolo
 
   1.  In  conformita'  a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della
legge 21/1992, sono iscritti di diritto nel ruolo i soggetti che,  al
momento dell'istituzione del ruolo risultino gia' titolari di licenza
per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di  autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
   2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a presentare domanda,
su  apposito  modulo,  al  Servizio  del  commercio,  zona  franca  e
contingentamento  dell'Assessorato   dell'industria,   commercio   ed
artigianato,   allegando  copia  della  licenza  o  autorizzazione  e
provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria di
cui all'art.10.
   3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti di diritto nel ruolo
previo accertamento della sussistenza dei  requisiti  morali  di  cui
all'art. 13, comma 1, lett. e).