Art. 12. Conferma dei rapporti presso gli enti locali 1. Nelle more della rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, i rapporti di lavoro previsti dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 e mantenuti ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, anche se a tempo parziale, possono essere confermati.