Art. 12.
          Collocamento e distribuzione di valori mobiliari
 
  1. Trovano applicazione nella  Regione  siciliana  le  disposizioni
previste  dal comma 26, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
  2.  Il  Presidente  della  Regione,  su   proposta   dell'Assessore
regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,  per  le  operazioni di
collocamento e distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione
siciliana, puo' stipulare una convenzione apposita con  l'Ente  poste
italiane.