Art. 12. Verifica e revoca dell'autorizzazione 1. La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, nonche' verifiche nell'applicazione del Piano agrituristico aziendale. 2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la Commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e puo' chiedere l'intervento degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 19. 3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale. 4. La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell'articolo 15, sempreche' sia disposta entro i termini di cui all'articolo 18.