Art. 12. Limiti di superficie 1. La estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non e' di norma inferiore a 500 ettari ne' superiore a 3000 ettari. Su conforme parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, possono essere autorizzate variazioni, in aumento e in diminuzione, per un massimo del 10 per cento.